C’è una notizia che sta facendo discutere parecchio chi si occupa di riscaldamento, e che riguarda da vicino chiunque abbia una caldaia, una stufa o un caminetto in casa: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha messo a punto una bozza di decreto che riscrive le regole dei controlli sugli impianti termici, mandando in pensione il DPR 74/2013.
Attenzione però: si parla di una bozza. Non è legge, non è ancora stata approvata, e il dibattito è ancora aperto. Ma vale la pena capire cosa c’è dentro, perché se passasse così com’è cambierebbe parecchio.
Prima di tutto: manutenzione e controllo non sono la stessa cosa
Questa è la confusione numero uno, e la facciamo subito fuori.
La manutenzione è quella che chiami tu: il tecnico che viene a fare il tagliando alla caldaia, lo spazzacamino che pulisce la canna fumaria e la stufa. Serve a far funzionare bene l’impianto e a evitare guai. Le scadenze le stabilisce il libretto di uso e manutenzione del produttore e, per le canne fumarie, la norma tecnica di riferimento.
Il controllo — o meglio, l’accertamento e l’ispezione — è invece l’attività di verifica che fa l’ente pubblico (Comune, Provincia, Regione, a seconda del territorio) per assicurarsi che quella manutenzione sia stata fatta davvero e che l’impianto rispetti i requisiti di efficienza.
La bozza di decreto tocca il secondo punto, non il primo. Chi ha titolato “addio ai controlli sulle caldaie” ha semplificato un po’ troppo: l’obbligo di manutenzione periodica e di invio del rapporto di controllo di efficienza energetica resta esattamente dov’era.
Cosa prevede la bozza
Il cuore della proposta sta nella modifica dell’articolo 8: per gli impianti sotto i 70 kW — cioè praticamente tutte le caldaie e le stufe domestiche italiane — le ispezioni fisiche in casa verrebbero eliminate e sostituite da verifiche documentali a distanza, fatte incrociando i dati già presenti nei catasti regionali degli impianti termici.
In pratica: invece di mandare un ispettore a casa tua a campione, l’ente guarda al computer se il tuo impianto ha il rapporto di controllo aggiornato e se i valori sono a posto.
Il sistema sarebbe differenziato per potenza:
Impianti tra 20 e 70 kW — accertamenti documentali su un campione selezionato secondo criteri di rischio precisi:
- assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica
- impianti alimentati a combustibile solido (quindi legna e pellet)
- impianti con più di 15 anni di età
- esiti negativi sui controlli di efficienza
- segnalazioni di illeciti
Impianti sopra i 70 kW — qui le ispezioni in presenza restano obbligatorie, sempre su campione individuato con gli stessi criteri.
Le cadenze dei controlli sono definite in un allegato tecnico al decreto. Le Regioni potrebbero prevedere verifiche più frequenti, ma solo con una motivazione solida e il via libera del Ministero.
Il punto che interessa chi scalda a legna e pellet
Notate una cosa: gli impianti a combustibile solido sono esplicitamente in cima alla lista dei criteri di priorità. Insieme agli impianti vecchi e a quelli senza documentazione.
Detto in parole povere: se la riforma passasse, chi ha una stufa a pellet o a legna non finirebbe affatto sotto un regime più leggero. Anzi, sarebbe tra le categorie che il sistema andrebbe a pescare per prime nei controlli documentali. Il che ha una sua logica — legna e pellet sono i combustibili sotto osservazione per le emissioni e per il rischio incendio canna fumaria — ma smonta l’idea che il decreto sia un liberi tutti.
La conseguenza pratica è semplice: la documentazione diventa più importante di prima. Se il controllo si sposta dal sopralluogo alla carta, l’unica cosa che ti protegge è avere la carta in ordine. Libretto di impianto compilato, rapporti di controllo caricati nel catasto regionale, dichiarazione di corretta installazione della canna fumaria, verbali di pulizia. Chi ha il cassetto vuoto è quello che finisce nel campione.
Le critiche: perché la bozza divide
La proposta non ha ricevuto un’accoglienza tiepida. Le obiezioni sono sostanzialmente tre.
Le banche dati non parlano tra loro. Il controllo a distanza funziona solo se il catasto regionale è completo, aggiornato e capace di dialogare con i dati dei consumi gas, dell’anagrafe immobiliare e dell’agibilità. Oggi le piattaforme regionali sono molto diverse tra loro e in diversi casi non interoperabili. Controllare da remoto un database incompleto significa non controllare niente.
La sicurezza. Il Comitato Italiano Gas ha documentato 1.119 incidenti legati al gas civile tra il 2019 e il 2023, con 128 vittime e 1.784 feriti. Chi si oppone alla riforma sostiene che l’ispezione fisica sia l’unico momento in cui qualcuno guarda davvero l’impianto — e che togliere quel momento su un parco di circa 20 milioni di caldaie, di cui almeno 7 milioni con più di 15 anni, sia un rischio non compensato dal risparmio.
Le disparità tra territori. Regioni che hanno investito in modelli di controllo più stringenti — la Lombardia è l’esempio più citato — si troverebbero a dover allentare o comunque a giustificare al Ministero perché vogliono continuare a fare di più.
Il MASE risponde che lo schema “mira a ottimizzare il rapporto costi-benefici” e che “non comporterà arretramenti sulla sicurezza né sugli obiettivi di efficienza energetica”.
Il contesto normativo
La revisione non nasce dal nulla. Si inserisce in un percorso che parte dal D.Lgs. 192/2005 (articolo 4, comma 1-quinquies), che delega l’armonizzazione delle modalità di controllo, passa per il D.Lgs. 48/2020 di recepimento della Direttiva UE 2018/844, e arriva alla Direttiva UE 2024/1275, la nuova direttiva sulla prestazione energetica degli edifici che abroga la 2010/31/UE dal 30 maggio 2026.
È quest’ultima scadenza a spiegare la fretta: l’Italia deve allinearsi, e il decreto è il veicolo.
Cosa fare adesso, in concreto
Finché la bozza resta tale, non cambia assolutamente nulla. Le regole in vigore sono quelle di sempre:
- Fai la manutenzione secondo le scadenze del libretto del tuo generatore. Per le stufe a pellet di solito è annuale, per i caminetti e le stufe a legna dipende dall’uso.
- Fai pulire la canna fumaria da uno spazzacamino qualificato e fatti rilasciare il verbale. Non è un pezzo di carta inutile: è la prova che l’impianto è stato mantenuto, e serve anche con l’assicurazione in caso di incendio.
- Verifica che il rapporto di controllo sia stato caricato nel catasto regionale. È il manutentore che deve farlo, ma la responsabilità dell’impianto resta tua. Un controllo veloce ogni tanto evita brutte sorprese.
- Tieni insieme tutta la documentazione: libretto, dichiarazione di conformità, verbali di pulizia, rapporti di controllo.
Se il decreto passa, il punto 3 e il punto 4 diventano la partita intera. Se non passa, resta comunque tutto quello che dovresti già fare.
Fonte: Certifico — Controlli sugli impianti termici 2026: la Bozza del nuovo Decreto
Aggiornamento: la bozza è stata diffusa dal MASE il 16 dicembre 2025 e alla data di pubblicazione di questo articolo non risulta ancora approvata in via definitiva. Continueremo a seguire l’iter.