
C’è un documento che quasi tutti hanno in casa senza saperlo, e che quasi nessuno sa dove sia finito: il libretto di impianto.
Salta fuori sempre nei momenti peggiori. Quando vendi casa e il notaio chiede i documenti dell’impianto. Quando il nuovo manutentore ti domanda il codice catasto e tu non hai idea di cosa stia parlando. Oppure, nel caso peggiore, quando c’è stato un danno e l’assicurazione vuole vedere le carte.
Facciamo ordine, senza tecnicismi: cos’è, chi deve averlo, chi lo compila, dove si trova e cosa succede se non c’è.
Primo punto: non è il libretto che trovi nella scatola
Questo è l’equivoco che genera metà della confusione, e conviene toglierlo subito di mezzo.
Il libretto di uso e manutenzione è quello scritto dal fabbricante: te lo trovi dentro l’imballo della stufa o della caldaia, spiega come si accende, come si pulisce, ogni quanto va fatto il tagliando. È un manuale di istruzioni.
Il libretto di impianto è un’altra cosa: è la carta d’identità dell’impianto di climatizzazione della tua casa. Non parla dell’apparecchio in astratto, parla del tuo impianto: che generatore c’è, che potenza ha, dove scarica i fumi, chi lo ha installato, chi lo mantiene, quando è stato controllato l’ultima volta.
Lo prevede il DPR 74/2013, e il modello nazionale è stato definito dal DM 10 febbraio 2014, in vigore dal 1° giugno 2014.
E soprattutto: oggi non è quasi mai un fascicolo di carta. Ci torniamo tra poco.
Chi deve avere il libretto di impianto
La regola di fondo è questa: il libretto serve agli impianti termici, cioè agli impianti destinati a climatizzare gli ambienti. E poi c’è una seconda categoria, quella che confonde tutti: gli apparecchi che impianti termici non sono, ma che la legge ci assimila oltre una certa soglia.
La definizione sta nel D.Lgs 192/2005, aggiornato dal D.Lgs 48/2020. In sostanza: stufe, caminetti, termocamini e apparecchi di riscaldamento localizzato non sono impianti termici; lo diventano però quando sono fissi e la somma delle potenze al focolare degli apparecchi che servono la singola unità immobiliare arriva a 5 kW o più.
Tradotta in casi concreti:
| Cosa hai in casa | Serve il libretto? |
|---|---|
| Caldaia a gas (metano o GPL) per riscaldamento | Sì, sempre |
| Caldaia a legna, pellet o cippato | Sì, sempre |
| Pompa di calore per climatizzazione | Sì |
| Stufa a pellet fissa collegata alla canna fumaria | Sì se ≥ 5 kW al focolare — praticamente sempre |
| Stufa a legna fissa | Sì se ≥ 5 kW al focolare — praticamente sempre |
| Termocamino o inserto | Sì |
| Caminetto aperto in muratura | Sì (da distinguere con apparecchi ad uso escluso per cottura) |
| Scaldabagno per la sola acqua calda sanitaria | No |
| Stufetta elettrica o stufa a gas portatile | No (non è fissa) |
Due precisazioni che valgono oro.
“Al focolare” non vuol dire “utile”. La potenza al focolare è tutta l’energia sviluppata dal combustibile che brucia; la potenza utile è solo la parte che finisce nella stanza a scaldarti. Sono numeri diversi, e sulla targhetta li trovi entrambi. La soglia dei 5 kW guarda il focolare, quindi si supera molto più facilmente di quanto sembri: una stufa a pellet da 8 kW nominali sta ampiamente sopra, e un caminetto aperto che brucia 3-4 kg di legna all’ora è a 12-16 kW al focolare senza sforzarsi.
La somma è per unità immobiliare. Se in casa hai una stufa a pellet da 4 kW e una stufa a legna da 3 kW, non stai sotto soglia: sei a 7 kW e rientri.
Le due soglie che vengono sempre confuse: 5 kW e 10 kW
Questa è la sezione che ti risparmia una discussione inutile con il tecnico — o una spesa inutile.
Ci sono due obblighi diversi, con due soglie diverse, e vengono scambiati di continuo.
| Cosa comporta | Soglia | |
|---|---|---|
| Libretto di impianto (e registrazione nel catasto regionale) | Si compila la scheda dell’impianto e si inserisce a catasto | Apparecchi fissi, somma ≥ 5 kW al focolare |
| Controllo di efficienza energetica (il “rapporto”, RCEE) | Il tecnico misura i parametri di combustione, compila il rapporto e lo trasmette | Climatizzazione invernale > 10 kW di potenza utile |
Quindi si può benissimo essere nella situazione — molto comune — di dover avere il libretto senza dover fare il rapporto di controllo. È il caso tipico del caminetto aperto e di parecchie stufe: potenza al focolare alta, potenza utile sotto i 10 kW.
Al contrario, una caldaia murale a gas da 24 kW sta sopra entrambe le soglie e vuole tutto: libretto e rapporto periodico.
E poi c’è il caso di legna e pellet, che merita un capitolo a parte: lì il controllo di efficienza, nella pratica, non si fa affatto. Vediamo perché.
E qui arriva la sorpresa: su legna e pellet il controllo di efficienza non si fa
Questa è la parte che spiazza anche parecchi addetti ai lavori, quindi vale la pena spiegarla per bene.
Sulla carta, l’Allegato A del DPR 74/2013 fissa le periodicità del controllo di efficienza così:
| Tipo di generatore | Potenza utile | Ogni quanto |
|---|---|---|
| Combustibile liquido o solido | da 10 a 100 kW | 2 anni |
| Combustibile liquido o solido | oltre 100 kW | 1 anno |
| Gas (metano, GPL) | da 10 a 100 kW | 4 anni |
| Gas | oltre 100 kW | 2 anni |
| Pompe di calore elettriche | da 12 a 100 kW | 4 anni |
Il problema è che quella tabella, sul combustibile solido, resta in gran parte sulla carta.
Il modello nazionale di rapporto di controllo — il “tipo 1” del DM 10 febbraio 2014 — e i valori minimi di rendimento dell’Allegato B del DPR 74/2013 sono costruiti su caldaie a gas e a gasolio: presuppongono una combustione continua e regolabile, da misurare con l’analizzatore di fumi. Su un caminetto, una stufa a legna o una cucina economica quella misura semplicemente non è eseguibile in modo significativo: la combustione cambia da minuto a minuto, a seconda di come carichi la legna e di quanto è secca.
Risultato: il modello nazionale di controllo di efficienza energetica, di fatto, non si applica agli apparecchi alimentati a legna e pellet. Non perché siano esentati per privilegio, ma perché il protocollo di misura non era previsto.
Cosa hanno fatto le Regioni
Alcune Regioni hanno colmato il vuoto per conto loro, appoggiandosi alla norma tecnica UNI 10389-2, che disciplina la misura in opera di tiraggio, rendimento ed emissioni sugli apparecchi a biomassa legnosa.
La Lombardia è il caso più avanti: dal 1° agosto 2022 ha introdotto un rapporto di controllo dedicato alla biomassa, con prova di rendimento secondo la UNI 10389-2 e periodicità legate alla potenza (ogni 4 anni fino a 10 kW, ogni 2 anni da 10 a 15 kW, ogni anno oltre i 15 kW), più un rapporto specifico per la pulizia della canna fumaria. Anche il Piemonte si è mosso in questa direzione.
E in Veneto?
In Veneto un protocollo regionale di questo tipo, a oggi, non c’è. Le disposizioni venete (DGRV 726/2014, 1363/2014, 2569/2014) recepiscono i modelli nazionali, e i modelli nazionali sul solido non ci sono.
Tradotto in pratica, se hai una stufa a legna, una stufa a pellet, un termocamino o un caminetto in Veneto:
- il libretto di impianto serve e va registrato in CIRCE: questo obbligo c’è, ed è pieno;
- il controllo di efficienza energetica con analisi dei fumi non viene eseguito;
- restano invece la manutenzione periodica dell’apparecchio secondo le indicazioni del fabbricante e la pulizia della canna fumaria almeno annuale, e comunque ogni 4 tonnellate di combustibile bruciato, con verbale rilasciato dallo spazzacamino.
Attenzione a non trarre la conclusione sbagliata: non è un condono, è un vuoto tecnico che si sta chiudendo. La UNI 10389-2 esiste, la Lombardia l’ha già resa operativa, e la bozza di decreto del MASE che dovrebbe sostituire il DPR 74/2013 mette gli impianti a combustibile solido in cima ai criteri di priorità dei controlli. La direzione è segnata: prima o poi il protocollo arriva anche qui.
Discorso diverso per le caldaie a biomassa vere e proprie — caldaie a pellet o a legna sopra i 10 kW utili, con combustione automatica e stabile: lì l’analisi dei fumi è tecnicamente possibile e il controllo di efficienza rientra nel quadro ordinario. Se hai una caldaia a pellet in centrale termica, non sei nel caso della stufa in soggiorno.
Ultima precisazione, perché è la confusione che genera più discussioni: controllo di efficienza e manutenzione sono due cose distinte. Il fatto che il primo non si faccia non toglie nulla alla seconda. Anzi: sugli apparecchi a biomassa la manutenzione e la pulizia del camino sono l’unico presidio di sicurezza che hai, ed è quello che conta davvero.
Cosa c’è scritto dentro
Il libretto è modulare: non è un blocco unico uguale per tutti, ma un insieme di schede da cui si prendono solo quelle che servono al tuo impianto. Chi ha solo una stufa compila poche pagine; un condominio con centrale termica e impianto di raffrescamento ne compila molte di più.
Le informazioni che trovi dentro, in pratica:
- i dati dell’unità immobiliare e dell’impianto;
- i dati del generatore: marca, modello, matricola, potenza, combustibile, anno di installazione;
- il sistema di evacuazione fumi, cioè la canna fumaria;
- la nomina del responsabile dell’impianto;
- lo storico degli interventi di controllo e manutenzione;
- l’eventuale dismissione di componenti sostituiti.
Ogni volta che succede qualcosa all’impianto — un componente aggiunto, una manutenzione programmata, un generatore sostituito — il libretto va aggiornato. Le schede dei componenti dismessi si conservano per almeno cinque anni.
Chi lo compila (spoiler: non tu)
Questa è la buona notizia.
- Impianto nuovo: lo compila l’installatore alla prima messa in servizio. Fa parte del lavoro, non è un extra.
- Impianto esistente: lo compila e lo aggiorna il manutentore che interviene — il termoidraulico per la caldaia, lo spazzacamino o il tecnico abilitato per stufe e caminetti.
Tu invece sei il responsabile dell’impianto: proprietario, occupante, inquilino o amministratore di condominio, a seconda dei casi. Il tuo compito non è compilare, è pretendere che venga compilato, farti consegnare i codici, conservare i documenti e passarli al nuovo proprietario quando vendi.
Sembra una distinzione formale. Non lo è: la sanzione, se manca, arriva a te.
Dove vive il libretto oggi: i catasti regionali
Qui casca chi si aspetta un fascicolo cartaceo.
Da anni ogni Regione ha il proprio catasto informatico degli impianti termici, e il libretto vive lì dentro. La versione PDF stampabile esiste ancora e va resa disponibile in caso di ispezione, ma il dato ufficiale sta nel database regionale.
| Regione | Catasto |
|---|---|
| Veneto | CIRCE |
| Lombardia | CURIT |
| Emilia-Romagna | CRITER |
| Toscana | SIERT |
| Piemonte | CIT |
| Puglia | CIT |
In Veneto, quindi, “fare il libretto” significa in pratica registrare l’impianto in CIRCE, obbligatorio dal 2 gennaio 2015. Da quella registrazione escono due cose che devi farti dare e conservare: il codice catasto e il codice chiave dell’impianto.
Piccola nota positiva per chi sta in Veneto: non è previsto il pagamento di un “bollino” o di un contributo regionale per la gestione del catasto, come invece accade in altre Regioni.
Se cambi manutentore, quei due codici sono ciò che gli permette di riprendere in mano il tuo impianto senza doverlo ricreare da zero. Vale la pena tenerli in una foto sul telefono.
Cosa si rischia davvero
Tre livelli, in ordine crescente di fastidio.
Le sanzioni. L’art. 15 del D.Lgs 192/2005 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per il responsabile dell’impianto che non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione. Per il manutentore che non redige e sottoscrive il rapporto di controllo si va da 1.000 a 6.000 euro, con segnalazione alla Camera di Commercio.
La vendita della casa. Il libretto aggiornato va consegnato al nuovo proprietario. Un impianto senza documentazione è una voce che salta fuori in trattativa, e non a tuo favore.
L’assicurazione. È il punto che quasi nessuno considera, ed è il più concreto. In caso di incendio da canna fumaria o di incidente legato all’impianto, il perito chiede la documentazione di manutenzione. Se il cassetto è vuoto, la copertura può essere contestata. Il “tanto non viene a controllare nessuno” regge finché non succede niente; il giorno che succede qualcosa, il primo che ti chiede le carte non è il Comune.
Va detto con onestà: nella realtà quotidiana i controlli si concentrano sulle caldaie a gas, non sulle stufe e tantomeno sui caminetti. Ma la direzione in cui sta andando la normativa è esattamente l’opposto del “meno carte”. La bozza di decreto che il MASE ha messo a punto per sostituire il DPR 74/2013 — ancora non approvata — sposta i controlli dal sopralluogo fisico alla verifica documentale a distanza, incrociando i dati dei catasti regionali. E mette gli impianti a combustibile solido in cima ai criteri di priorità. Se quel testo passa, avere il libretto in ordine smette di essere una formalità e diventa l’unica cosa che ti protegge.
Tre situazioni pratiche
“Ho comprato casa e non trovo niente.” Chiedi al tuo manutentore di verificare in CIRCE se l’impianto risulta già registrato: capita spesso di sì, semplicemente non ti hanno mai passato i codici. Se non c’è, si crea la scheda al primo intervento di manutenzione.
“Ho una stufa a pellet da 8 kW e basta.” Sei sopra i 5 kW al focolare: il libretto serve e va registrato in CIRCE. Il controllo di efficienza energetica invece no — sia perché sei sotto i 10 kW utili, sia perché in Veneto sulla biomassa non è ad oggi previsto un protocollo di misura. Restano la manutenzione annuale dell’apparecchio e la pulizia della canna fumaria, con verbale.
“Ho un caminetto che accendo tre volte l’anno a Natale.” Situazione gestibile, ma va dichiarata, non ignorata. Le procedure per gli apparecchi dismessi o di uso saltuario cambiano da Regione a Regione: parlane con il tuo spazzacamino e metti la cosa per iscritto. Un camino davvero dismesso va documentato come tale.
La check-list, in cinque righe
- Il tuo impianto è registrato nel catasto regionale? (In Veneto: CIRCE.)
- Hai il codice catasto e il codice chiave?
- Il libretto è stato aggiornato all’ultimo intervento?
- Hai i verbali di pulizia della canna fumaria?
- Hai la dichiarazione di conformità dell’installatore (DM 37/08)?
Se rispondi sì a tutte e cinque, sei a posto. Se hai risposto no anche a una sola, il momento giusto per sistemarla è adesso: a settembre il tuo tecnico ha ancora agenda libera, a dicembre no.
Un’ultima cosa
Il libretto è la parte burocratica di un discorso che, sotto, è tutto tecnico. Un impianto ben documentato è quasi sempre un impianto ben fatto, e viceversa: quando mancano le carte, spesso manca anche qualcos’altro — una canna fumaria mai certificata, un intubamento fatto male, una sezione sbagliata.
Se hai dubbi sul tuo impianto fumario — se è a norma, se è adeguato all’apparecchio che ci hai collegato, se va intubato — quello è il controllo da fare per primo. Il libretto viene dopo, e viene da sé.
Riferimenti normativi: D.Lgs 192/2005 come modificato dal D.Lgs 48/2020 (definizione di impianto termico e sanzioni, art. 15); DPR 74/2013 (esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici — Allegato A per le periodicità); DM 10 febbraio 2014 (modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica); DGRV 726/2014, 1363/2014 e 2569/2014 (disposizioni attuative venete e catasto CIRCE); UNI 10389-2 (misura in opera di tiraggio, rendimento ed emissioni degli apparecchi a biomassa legnosa); UNI 10683 (installazione e manutenzione degli apparecchi a biomassa fino a 35 kW); DM 37/08 (dichiarazione di conformità).
Le soglie di accatastamento, le procedure di registrazione e la gestione degli apparecchi dismessi variano da Regione a Regione: prima di procedere, verifica sempre le disposizioni in vigore nel tuo territorio.
Articolo a cura di CannaFumariaSicura.it, con la consulenza tecnica di Dumont Camini.
Questo contenuto è stato realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: le informazioni possono contenere errori o imprecisioni. Per il tuo caso specifico fai sempre riferimento a un tecnico abilitato e alle disposizioni vigenti nel tuo Comune e nella tua Regione.




