
Un manufatto costruito pezzo per pezzo in casa del cliente non è un prodotto immesso sul mercato. Non ha una dichiarazione di prestazione, non ha marcatura CE, e non è un’irregolarità: è esattamente il caso per cui il regolamento europeo ha scritto la deroga dell’esemplare unico. Ma la deroga ha quattro condizioni, una di esse è fragile, e vale solo per il manufatto — mai per i componenti che comprate.
Chi costruisce stufe ad accumulo in muratura o in maiolica, o caminetti realizzati in opera, prima o poi si trova davanti la stessa domanda, fatta con lo stesso tono sospettoso: “ma questa cosa è marcata CE?”.
La risposta corretta è no, e non è una risposta imbarazzante. Il problema è che quasi nessuno sa spiegarla, e una risposta che suona come una scusa vale meno di zero davanti a un direttore lavori o a un cliente che ha letto due cose su internet.
Vale quindi la pena ricostruire il ragionamento per intero, perché è solido e perché — quando lo si conosce — si smette di essere sulla difensiva.
Il punto di partenza: cosa governa la marcatura CE
Il regime della marcatura CE nasce dal regolamento sui prodotti da costruzione: il Regolamento (UE) 305/2011, sostituito dal Regolamento (UE) 2024/3110, applicabile dall’8 gennaio 2026.
Quel regime governa i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato. È questa la chiave di tutto. Un prodotto viene fabbricato, viene immesso sul mercato, viaggia, viene comprato, e chi lo compra deve sapere cosa sta comprando: la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione servono a garantire quella conoscenza a distanza, tra soggetti che non si conoscono.
Una stufa ad accumulo realizzata in opera non fa questo percorso. Non esiste prima del cantiere. Nasce sul posto, dimensionata su quella casa, su quel camino, su quella potenza richiesta, e non viene mai messa a disposizione di nessuno: viene costruita e resta lì. Non c’è un momento in cui è un prodotto che passa di mano.
Il regolamento ha previsto questa situazione. Sta scritta all’articolo 14.
Il testo: art. 14, lettera a)
Articolo 14 — Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità
In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, un fabbricante può decidere di non assoggettarsi al sistema di valutazione e verifica applicabile della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili e di non redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente e soddisfi tutte le condizioni seguenti: i) è fabbricato mediante un processo non in serie; ii) è prodotto a seguito di una specifica ordinazione; iii) è installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto nell’opera di costruzione; e iv) è fabbricato conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili.
La parola che regge tutto è “tutte”. Non è un elenco di indizi da pesare: basta un no per chiudere la partita.
Una nota per chi ha memoria del vecchio testo. L’art. 5 del Regolamento 305/2011 prevedeva tre deroghe: unico esemplare, prodotti fabbricati in cantiere per essere incorporati nelle rispettive opere, e restauro del patrimonio tutelato. L’art. 14 del nuovo CPR ne prevede due: unico esemplare e patrimonio. La deroga dedicata specificamente al fabbricato in cantiere non compare più come voce autonoma. Il caso resta assorbito dalla lettera a), ma chi finora rispondeva “è fatto in cantiere” farebbe bene ad aggiornare la risposta: oggi si risponde “è un esemplare unico, e soddisfa le quattro condizioni”.
Le quattro condizioni applicate al vostro lavoro
| # | Condizione | La stufa ad accumulo in opera la soddisfa? |
|---|---|---|
| i | Processo non in serie | Sì. Costruzione artigianale, pezzo per pezzo, non ripetibile in modo identico |
| ii | Specifica ordinazione | Sì. Commessa nominativa, per quel cliente e quella casa |
| iii | Installato in una singola opera identificata dallo stesso fabbricante, responsabile dell’incorporazione | Sì. Chi la costruisce è chi la installa e ne risponde: coincidenza piena |
| iv | Fabbricato secondo le normative nazionali e sotto la supervisione dei soggetti designati per la sicurezza dell’esecuzione | È il punto debole. Nella piccola ristrutturazione residenziale una figura formalmente designata spesso non c’è |
La condizione (iv): l’unico anello da presidiare
Se c’è un punto su cui vi si può attaccare, è questo. La norma chiede che il manufatto sia realizzato sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere, designati secondo le norme nazionali.
Nella grande ristrutturazione, con progettista e direttore lavori nominati, la condizione si soddisfa da sola: basta che il vostro intervento sia parte del progetto e che ci sia traccia documentale del rapporto. Nella sostituzione singola in una casa già finita, dove non c’è nessun titolo edilizio e nessuna figura nominata, la condizione resta sospesa.
Attenzione: la deroga riguarda il manufatto, mai i componenti
Questo è l’errore che costa di più, e lo si vede spesso.
L’art. 14 riguarda il prodotto finito realizzato in opera. Non tocca in alcun modo i componenti che voi acquistate e incorporate: la camera di combustione, la portina, i moduli refrattari, i condotti di collegamento, gli isolanti. Quelli sono prodotti immessi sul mercato a tutti gli effetti, comprati da voi come da chiunque altro, e quando sono coperti da una specifica tecnica armonizzata devono avere la loro dichiarazione di prestazione e la loro marcatura CE.
Detto in modo brutale: non potete usare l’esemplare unico come ombrello per un componente comprato senza documenti. La deroga copre il vostro lavoro, non gli acquisti del vostro fornitore.
E dal punto di vista pratico, quei documenti sono anche la vostra difesa: se un domani si discute delle prestazioni del manufatto, avere il fascicolo dei componenti certificati sposta la conversazione su un terreno che vi conviene.
Tre casi che vengono confusi di continuo
Nel linguaggio corrente finiscono tutti sotto “stufa fatta in opera”. Dal punto di vista normativo sono tre situazioni diverse, e conviene saperle distinguere davanti a un tecnico.
1. Manufatto interamente realizzato in opera. Camera di combustione costruita in refrattario sul posto, giri di fumo realizzati a mano, massa di accumulo e rivestimento costruiti su misura. È il caso pieno dell’art. 14 lettera a): quattro condizioni soddisfatte, nessuna marcatura CE sul manufatto, documentazione a carico vostro.
2. Focolare o monoblocco certificato, rivestito in opera. L’apparecchio è un prodotto industriale con le sue prove, la sua marcatura CE e il suo libretto; quello che costruite voi è il rivestimento e la massa di accumulo attorno. Qui la deroga non c’entra nulla: l’apparecchio ha già i suoi documenti, e la vostra parte è un’opera di finitura da eseguire rispettando le prescrizioni del fabbricante — distanze, aerazione, accessibilità. Se sbagliate lì, il problema non è la certificazione: è che avete invalidato le condizioni d’uso di un prodotto certificato.
3. Kit prefabbricato ad accumulo, montato in opera. È la zona intermedia e la più ambigua. Se il kit è un prodotto a catalogo, con componenti standard, montato secondo uno schema del fornitore, la condizione (i) — processo non in serie — si assottiglia parecchio. Chiedete al fornitore che cosa vi sta vendendo esattamente e con quali documenti, e regolatevi di conseguenza: presentarlo al cliente come “esemplare unico” quando è un kit di catalogo è un’affermazione che non reggerebbe una verifica.
Quando la deroga inizia a scricchiolare
Vale la pena essere onesti anche sul rovescio, perché il rischio esiste ed è interno al mestiere, non esterno.
La condizione (i) parla di processo non in serie. Un artigiano che costruisce ogni stufa dimensionandola sull’edificio, con calcolo dedicato e geometria diversa ogni volta, la soddisfa senza discussioni. Un laboratorio che ha standardizzato tre modelli, li replica con la stessa geometria e gli stessi kit cambiando solo il rivestimento estetico, sta scivolando verso una produzione ripetitiva mascherata da artigianato.
Non è una condanna morale: è una constatazione tecnica. Se il processo diventa seriale, la deroga si indebolisce, e prima o poi qualcuno lo farà notare.
Il discrimine, in pratica, è uno solo: esiste un dimensionamento specifico per quella casa, o si applica sempre lo stesso schema? Se la risposta è la seconda, il modello di business è legittimo ma va inquadrato diversamente, e conviene parlarne con il proprio consulente prima che ne parli qualcun altro.
Cosa la deroga non toglie
È il fraintendimento più costoso. L’art. 14 riguarda il prodotto e la sua immissione sul mercato. Non ha nessun effetto su tutto ciò che riguarda l’impianto, la posa e l’esercizio. Restano integri:
- DM 37/08 — la dichiarazione di conformità dell’impianto, con l’obbligo di dichiarare l’impiego di materiali e componenti costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione;
- UNI 10683:2022 — installazione e messa in servizio degli apparecchi a biomassa fino a 35 kW, verifiche preliminari sul locale e sull’impianto fumario, documentazione finale;
- la documentazione dell’impianto fumario: designazione, placca camino, verifica di sezione, altezza e distanze dai materiali combustibili;
- il libretto di impianto e gli obblighi di manutenzione e controllo;
- la responsabilità civile e penale in caso di incendio o intossicazione.
Anzi, il rapporto è inverso a quello che si immagina. Rinunciare alla dichiarazione non alleggerisce la responsabilità: la concentra. Chi si avvale dell’art. 14 dichiara di essere lui il responsabile della sicurezza dell’incorporazione del manufatto nell’opera. Non c’è un fabbricante a monte su cui ripartire nulla, e non c’è un fascicolo di prove di laboratorio a cui appoggiarsi in sede di accertamento.
L’esemplare unico non è uno sconto. È uno scambio: si rinuncia alla catena di prove e controlli, e in cambio ci si assume per intero il risultato.
Cosa mettete al posto della certificazione: il progetto
Se il manufatto non ha prove di laboratorio, la domanda legittima di chiunque vi stia davanti è: e allora su cosa ci basiamo?
La risposta esiste ed è tecnica, non retorica. Per le stufe ad accumulo realizzate in opera c’è la UNI EN 15544, il metodo di dimensionamento delle stufe in muratura e in maiolica costruite come pezzo unico: calcolo della camera di combustione, dei giri di fumo, delle superfici di scambio e di accumulo, verifica del tiraggio necessario.
Va detta con precisione, perché la confusione qui è totale: la UNI EN 15544 non è una certificazione di prodotto, è un metodo di calcolo. Non produce una targhetta e non produce una prova su quel manufatto. Produce un progetto verificabile da un terzo.
Ed è esattamente ciò che serve. La differenza tra un manufatto in opera difendibile e uno indifendibile non è la marcatura CE — che per definizione non può avere — ma l’esistenza di un dimensionamento documentato che qualcuno può ricontrollare.
Per completezza: la norma di prodotto delle stufe ad accumulo prefabbricate, quelle industriali, è invece la UNI EN 15250. Sono due mondi diversi e vengono citati a sproposito di continuo, spesso proprio da chi dovrebbe distinguerli.
Il fascicolo da consegnare
Questo è, in pratica, ciò che sostituisce la certificazione. È anche il modo in cui un lavoro artigianale di questo livello andrebbe documentato a prescindere da qualsiasi obbligo.
- Progetto e calcolo di dimensionamento secondo UNI EN 15544, riferito a quella specifica abitazione e a quel camino.
- Relazione tecnica firmata, che leghi il calcolo all’intervento e dia conto delle scelte costruttive.
- Documentazione fotografica progressiva delle fasi, non solo del risultato finito. È l’unica prova di ciò che c’è dentro un manufatto che, una volta chiuso, non è più ispezionabile.
- DoP e marcatura CE dei componenti acquistati, raccolte e conservate.
- Dichiarazione di conformità DM 37/08 dell’impianto: dovuta, e non toccata da nessuna deroga sui prodotti.
- Documentazione dell’impianto fumario a cui il manufatto è collegato, placca camino compresa.
- Verifica del tiraggio all’avviamento, verbalizzata.
- Libretto e istruzioni d’uso consegnate al cliente, con conduzione e manutenzione.
- Dove esiste, il riferimento al progetto dell’opera e alla figura che ne ha seguito l’esecuzione — è ciò che chiude la condizione (iv).
Un artigiano che consegna questo fascicolo non deve argomentare con nessuno. È il fascicolo che parla.
Il caminetto aperto realizzato in opera
Un’annotazione a parte, perché confondere i due casi fa danno.
Dal punto di vista dell’art. 14 la posizione è la stessa: manufatto unico, costruito in opera, dallo stesso soggetto che ne risponde. La deroga regge esattamente come per la stufa ad accumulo.
Quello che cambia è tutto il resto. Il caminetto aperto ha rendimento molto basso, dispersione elevata attraverso il camino e nessun controllo dell’aria di combustione, e il quadro normativo sull’utilizzo degli apparecchi a biomassa si è mosso da anni in una direzione che non gli è favorevole, con limitazioni che variano da regione a regione e tendono a stringersi.
L’opinione, senza giri di parole: oggi il caminetto aperto realizzato in opera regge come apparecchio da cottura, elemento architettonico, non come sistema di riscaldamento. Se il cliente vuole quell’estetica con una prestazione e rendimento adatto, la configurazione solida è un focolare chiuso certificato rivestito in opera — caso 2 dell’elenco più sopra: fuori il manufatto su misura, dentro un apparecchio con prove e documenti. È anche, commercialmente, la proposta che regge meglio davanti a un tecnico.
In sintesi
Stufe ad accumulo e caminetti realizzati in opera non sono prodotti da costruzione immessi sul mercato. L’assenza di marcatura CE sul manufatto è coerente con la loro natura ed è espressamente prevista dall’art. 14 del Regolamento (UE) 2024/3110, di cui il vostro lavoro soddisfa le condizioni molto meglio di quasi tutti gli altri che invocano la stessa deroga.
Restano tre punti fermi da non perdere di vista: la condizione della supervisione va presidiata con il progetto, i componenti acquistati devono avere i loro documenti, e la deroga non tocca il DM 37/08, la UNI 10683 e la responsabilità di chi firma.
E resta il punto che vale più di tutti: quando manca la certificazione, l’unica cosa che difende un manufatto è il progetto documentato. Non è un adempimento in più — è la differenza tra un artigiano che spiega cosa ha fatto e uno che chiede di essere creduto sulla parola.
Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/3110, artt. 13 e 14 (applicabile dall’8 gennaio 2026); Regolamento (UE) 305/2011, art. 5; UNI EN 15544 (dimensionamento di stufe ad accumulo realizzate in opera); UNI EN 15250 (apparecchi a lento rilascio di calore prodotti in serie); UNI 10683:2022; DM 37/08. Questo articolo ha finalità informative: per la valutazione di un caso specifico fate riferimento al testo integrale del regolamento e a un consulente normativo o all’organismo notificato competente.



