Con la Legge di Stabilità 2014 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), al Comma 139, sono state prorogate le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni degli immobili e per il risparmio energetico fino al 31 dicembre 2014. Dal 1 gennaio 2015, scenderanno al 40%, prima di rientrare nel 2016 alla cifra di partenza del 36%.
Si sottolinea che l’articolo 16-bis comma 1, lettera h) del TUIR(Testo Unico delle Imposte sui Redditi) CONSENTE la DETRAZIONE del 50% anche per l’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A BIOMASSA, quali CAMINETTI, STUFE, CALDAIE A LEGNA E/O PELLET, SIA AD ARIA CHE IDRO.
LA DETRAZIONE È POSSIBILE ANCHE IN ASSENZA DI UNA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VERA E PROPRIA, ovvero, citando la nota dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2013:
“Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) comprende quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di RISPARMI ENERGETICI con particolare riguardo all’installazione di IMPIANTI basati sull’impiego delle FONTI RINNOVABILI di energia. LE PREDETTE OPERE POSSONO ESSERE REALIZZATE ANCHE IN ASSENZA DI OPERE EDILIZIE PROPRIAMENTE DETTE, acquisendo IDONEA DOCUMENTAZIONE attestante il conseguimento di RISPARMI ENERGETICI in applicazione della normativa vigente in materia.”.
L’IDONEA DOCUMENTAZIONE a cui si fa’ riferimento in questo caso, non è altro che il CERTIFICATO, rilasciato dal produttore, che attesta un RENDIMENTO DEL PRODOTTO SUPERIORE AL 70%.
L’installazione del CAMINETTO o della STUFA, deve essere effettuata da un TECNICO ABILITATO, che dovrà rilasciare la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, così come disposto dal D.M. 37/08.
Con la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 all’art. 7, c.1, lett. B) è stata introdotta l’aliquota IVA AGEVOLATA del 10% sulle prestazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 3, c.1, lett. a) e b (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi (TRA CUI LE CALDAIE) individuati dal D.M. 29/99. Con Legge 23 dicembre 2009 n. 91, art.2,c.11, tale previsione è diventata a tempo illimitato. Risulta pertanto che sulla CESSIONE CON POSA IN OPERA DI CAMINETTI E/O STUFE, si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori (es.: I TUBI INOX PER LA REALIZZAZIONE O L’INTUBAMENTO DELLA CANNA FUMARIA) e sul valore del bene, PARI al valore della prestazione per l’installazione e degli accessori stessi.
Nota:è quindi possibile usufruire dell’aliquota IVA AGEVOLATA al 10% per TUTTA LA MANODOPERA E TUTTI GLI ACCESSORI (es.: I TUBI INOX PER LA REALIZZAZIONE O L’INTUBAMENTO DELLA CANNA FUMARIA) richiesti per l’installazione del CAMINETTO E/O STUFA e sul valore del bene PARI al valore della prestazione per l’installazione e degli accessori stessi. La detrazione fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, NON E’ CUMULABILE con le agevolazioni fiscali per i medesimi interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ecobonus). Nel caso in cui gli interventi RIENTRINO sia nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni EDILIZIE che per la riqualificazione ENERGETICA, si potrà fruire SOLTANTO DELL’UNO O DELL’ALTRO BENEFICIO FISCALE.
Scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: Guida Agenzia Entrate Detrazione Fiscale 50% canne fumarie
Autore: L.R.- FUMISTI di MARCA
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